Art. 5.
(Contratti collettivi aziendali).

      1. I contratti collettivi nazionali definiscono gli ambiti, le materie e le modalità con le quali si esercita l'attività contrattuale a livello aziendale.
      2. La titolarità della contrattazione collettiva aziendale o di luogo di lavoro è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie e alle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Gli accordi o contratti collettivi aziendali producono gli effetti di cui al presente articolo se sono sottoscritti congiuntamente dalle rappresentanze sindacali unitarie e da associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra il dato associativo ed il dato elettorale, o del 60 per cento come dato elettorale. Se vi è dissenso sull'ipotesi di accordo da parte di una o più delle associazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa, e queste abbiano nel loro complesso una rappresentatività non inferiore al 20 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale tra i lavoratori ai quali si riferisce l'accordo, la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo non può avvenire prima di venti giorni. La rappresentanza sindacale unitaria, l'insieme delle associazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, nonché le associazioni sindacali che dissentono e hanno, singolarmente o congiuntamente, una rappresentatività non inferiore al 20 per cento, possono promuovere, entro il predetto termine di venti giorni, la consultazione tra i lavoratori

 

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sull'ipotesi di accordo, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 11, comma 6, della presente legge.
      3. I contratti collettivi aziendali, se sono sottoscritti osservando le procedure di cui al presente articolo, obbligano il datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori e sono direttamente efficaci nei confronti di questi ultimi. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.